Il Decreto Ministeriale 37/2008 modificato dal Decreto 19/05/2010, che regolamenta l'attività di impiantistica prevede che al termine dei lavori l'impresa installatrice rilasci al committente la dichiarazione di conformità degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Cosa è.
Il D.M. 37/2008 si applica ai seguenti impianti, purché collocati all’interno degli edifici e delle relative
pertinenze indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
Gli impianti di cui al comma 1 del citato DM sono classificati come segue:
a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l’automazione di porte, cancelli e barriere
c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense e di ventilazione ed aerazione dei locali
d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
g) Impianti di protezione antincendio. Una volta ottenuta, la Certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.